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Simulatore della garanzia provvisoria e definitiva

Calcola l'importo della garanzia secondo il D.Lgs. 36/2023 aggiornato al correttivo (D.Lgs. 209/2024): percentuale del bando, maggiorazioni per ribasso, riduzioni in cascata e regole del sotto soglia. Gratuito per imprese e stazioni appaltanti.

Valori di esempio: inserisci i dati della tua gara.

Tipo di garanzia
Procedura

Valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito (art. 106, c. 1), comprese opzioni e rinnovi, IVA esclusa.

Di regola 2%. La stazione appaltante può ridurla fino all'1% o aumentarla fino al 4%, motivando (art. 106, c. 1).

Riduzioni possedute (art. 106, c. 8)

Garanzia provvisoria da presentare

€ 9.000,00

Incidenza sull'importo dell'appalto: 0,9%.

Passaggi del calcolo

Con Albonet la paghi

€ 33

Premio IVA compresa, scalato dal credito del pacchetto prepagato da € 450.

    Come si calcola la garanzia

    1. Parti dalla base giusta

      Per la provvisoria la base è il valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito, comprese opzioni e rinnovi. Per la definitiva è l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione, al netto dell'IVA (MIT, quesito n. 3907/2025).

    2. Applica la percentuale

      Provvisoria: 2%, che la stazione appaltante può portare dall'1% al 4% motivando. Definitiva: 10%. Sotto soglia la provvisoria, se richiesta, non supera l'1% e la definitiva è del 5%.

    3. Aggiungi la maggiorazione per ribasso

      Solo per la definitiva sopra soglia: con ribassi oltre il 10% la garanzia cresce di un punto per ogni punto eccedente; oltre il 20%, di due punti per ogni punto di ribasso oltre il 20%.

    4. Applica le riduzioni in cascata

      Ogni riduzione si calcola sull'importo che risulta dalla precedente: non si sommano le percentuali.

    Garanzia = Importo × % × (1 − riduzione 1) × (1 − riduzione 2) × (1 − riduzione 3)

    Garanzia definitiva in base al ribasso (art. 117, c. 2), prima delle riduzioni
    RibassoMaggiorazioneGaranzia
    fino al 10%nessuna10%
    15%+5 punti15%
    20%+10 punti20%
    25%+10 punti + 2 × 5 punti30%
    30%+10 punti + 2 × 10 punti40%

    Il simulatore applica prima la maggiorazione e poi le riduzioni, perché l'art. 117, comma 3 estende le riduzioni dell'art. 106, comma 8 alla garanzia definitiva così determinata: è una lettura interpretativa, da confrontare con le indicazioni del bando. Gli importi sono arrotondati al centesimo.

    Approfondisci regole, eccezioni e sentenze nella guida pratica alle garanzie.

    Domande sul calcolo

    Su quale importo si calcola la garanzia provvisoria?

    Sul valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito (art. 106, comma 1), che comprende eventuali opzioni e rinnovi, al netto dell'IVA. Negli affidamenti sotto soglia, se richiesta, si calcola sull'importo previsto nell'avviso o nell'invito (art. 53, comma 2).

    Nelle gare a lotti si calcola sul valore di ciascun lotto: si può presentare una garanzia per ogni lotto oppure un'unica garanzia pari alla somma degli importi dei lotti a cui si partecipa.

    Come si combinano le riduzioni?

    Non si sommano: si applicano in cascata, ciascuna sull'importo che risulta dalla riduzione precedente (art. 106, comma 8). Per esempio ISO 9001 (30%), fideiussione digitale (10%) e certificazione dell'Allegato II.13 prevista dal bando al 20% danno una riduzione complessiva del 49,6%, non del 60%.

    Le riduzioni del 30% (ISO 9001) e del 50% (PMI) non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole.

    La riduzione per l'Allegato II.13 spetta sempre?

    No. Spetta solo se i documenti di gara individuano le certificazioni o i marchi che danno diritto alla riduzione e ne fissano la misura, entro il 20% (art. 106, comma 8; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3401/2025). Se il bando non la prevede, non si applica.

    Chi non può usare la riduzione del 50%?

    È riservata a micro, piccole e medie imprese e a raggruppamenti o consorzi ordinari composti solo da PMI. Non spetta ai consorzi stabili (ANAC, parere di precontenzioso n. 315/2026) né ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro, soggetti autonomi che non rientrano tra i beneficiari dell'art. 106, comma 8 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1985/2025).

    La qualifica di PMI si valuta sulla singola impresa che partecipa, non sul gruppo societario (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4748/2026).

    Se una parte della base di gara non è ribassabile?

    Dipende dal tipo di appalto. Nei servizi di ingegneria e architettura, dove la quota ribassabile è fissata ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, per la maggiorazione della definitiva il ribasso va rapportato all'intero valore posto a base di gara (ANAC, parere n. 11/2026; MIT, quesito n. 3850/2026); il MIT applica lo stesso criterio all'appalto integrato.

    In un quesito di portata generale su lavori e servizi il MIT ha invece indicato il ribasso offerto sulla quota soggetta a ribasso (quesito n. 3907/2025). Nel simulatore la quota si indica nel campo sotto il ribasso: lasciala al 100% per usare il ribasso offerto.

    Il simulatore è utile anche alle stazioni appaltanti?

    Sì: aiuta a indicare negli atti di gara l'importo corretto e a verificare le garanzie presentate dai concorrenti. Il risultato resta una simulazione: prevalgono sempre le indicazioni dei documenti di gara.