Home / Guida

Guida pratica alle garanzie provvisorie e definitive

Disciplina, metodo di calcolo e giurisprudenza recente sulle garanzie negli appalti pubblici, aggiornate al D.Lgs. 36/2023 e al correttivo D.Lgs. 209/2024. A cura di Studio Albonet.

Aggiornata al 28 ottobre 2026

In sintesi

Le misure delle garanzie nel Codice dei contratti pubblici
GaranziaBase di calcoloMisuraNorma
ProvvisoriaValore complessivo della procedura2%, motivatamente dall'1% al 4%; massimo 2% nelle procedure aggregate delle centrali di committenzaart. 106, c. 1
Provvisoria sotto sogliaImporto previsto nell'avviso o nell'invitoDi regola non richiesta; se richiesta, massimo 1%art. 53, cc. 1-2
DefinitivaImporto contrattuale10%, aumentato per ribassi oltre il 10%art. 117, cc. 1-2
Definitiva sotto sogliaImporto contrattuale5%, se richiestaart. 53, c. 4
RiduzioniImporto della garanzia30% (ISO 9001) o 50% (PMI), 10% (fideiussione digitale), fino al 20% (Allegato II.13), in cascataart. 106, c. 8
Lavori di particolare valoreImporto contrattuale5% di buon adempimento più 10% per la risoluzione, entro 100 milioni di euroart. 118

La garanzia provvisoria (art. 106)

A cosa serve

La garanzia provvisoria accompagna l'offerta. Copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva (art. 106, c. 6).

Per la giurisprudenza è parte essenziale dell'offerta: la mancata presentazione, o l'omessa o inadeguata integrazione, è legittima causa di esclusione anche senza un'espressa previsione del bando (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2464/2026).

Quanto vale

È pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per renderla proporzionata alla natura delle prestazioni e al rischio, la stazione appaltante può motivatamente ridurla fino all'1% o aumentarla fino al 4%. Nelle procedure aggregate delle centrali di committenza il bando la fissa nella misura massima del 2% (art. 106, c. 1).

Il riferimento al valore complessivo della procedura, che ha sostituito il prezzo base del vecchio Codice, comprende eventuali rinnovi e opzioni.

Se partecipa un raggruppamento temporaneo, anche non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa raggruppata (art. 106, c. 1). Nelle gare a lotti si può presentare una garanzia per ogni lotto oppure un'unica garanzia pari alla somma degli importi dei lotti a cui si partecipa. Se dopo il soccorso istruttorio la garanzia resta insufficiente, l'esclusione è legittima: la stazione appaltante non è tenuta ad ammettere l'operatore ai soli lotti coperti dall'importo prestato (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1985/2025).

Cauzione o fideiussione

La garanzia può essere una cauzione, versata con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici presso l'istituto tesoriere o le aziende autorizzate (art. 106, c. 2), oppure una fideiussione rilasciata da banche, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti all'albo dell'art. 106 del Testo unico bancario (art. 106, c. 3).

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici qualificati (art. 106, c. 3, come modificato dal D.Lgs. 209/2024). Per il MIT le due modalità sono alternative a scelta dell'operatore economico (quesito n. 4065/2026); per ANAC resta ammessa anche la verifica via PEC presso l'emittente (atto del Presidente n. 2358/2025).

Una polizza che non nasce digitale equivale a una garanzia non presentata: non basta la copia informatica di un documento firmato a mano (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2472/2026) e non basta una firma elettronica semplice del garante (TAR Basilicata, Sez. I, n. 352/2026).

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo (art. 106, c. 9): in attesa del nuovo decreto si applica il D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 (art. 225, c. 7). ANAC, Banca d'Italia e IVASS raccomandano di verificare sempre che il garante sia autorizzato e che la polizza sia autentica prima di accettarla (comunicazione congiunta del 18 luglio 2025).

Contenuto, durata e svincolo

  • La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del codice civile e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 106, c. 4).
  • Deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta. Il bando può chiedere una durata diversa e l'impegno del garante a rinnovarla se alla scadenza l'aggiudicazione non è ancora intervenuta (art. 106, c. 5).
  • Per l'aggiudicatario si svincola automaticamente con la firma del contratto (c. 7); per gli altri concorrenti con la comunicazione dell'aggiudicazione e comunque perde efficacia trenta giorni dopo l'aggiudicazione (c. 10).
  • Non è più richiesto l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva: escludere un concorrente per questa mancanza è illegittimo (ANAC, parere di precontenzioso n. 149/2026).
  • L'art. 106 non si applica agli appalti di servizi di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di supporto al RUP (c. 11).

Errori sull'importo e soccorso istruttorio

Se la garanzia manca o è insufficiente, il soccorso istruttorio è ammesso solo se la garanzia è stata validamente costituita prima della scadenza delle offerte: è illegittimo integrarne l'importo con un supplemento di polizza stipulato dopo il termine (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5729/2026). Un diverso orientamento considera sanabile, come semplice inesattezza, l'insufficienza dovuta a clausole non univoche del bando (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3401/2025). Una polizza contraffatta equivale a una garanzia mancante e non si sana con una nuova polizza emessa dopo la scadenza delle offerte (TRGA Trento, Sez. I, n. 118/2025).

Escussione

L'escussione non è automatica: se il concorrente è escluso dopo la proposta di aggiudicazione per mancanza di un requisito, la stazione appaltante deve motivare sul pregiudizio concretamente subito (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4190/2026).

Le riduzioni (art. 106, c. 8 e Allegato II.13)

Riduzioni dell'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
RiduzioneRequisitoCumulabile con
30%Certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati10% e Allegato II.13
50%Micro, piccole e medie imprese; raggruppamenti o consorzi ordinari composti solo da PMI10% e Allegato II.13, non con il 30%
10%Fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita su piattaforma a registri distribuiti o verificabile sul sito internet dell'emittenteTutte
fino al 20%Certificazioni o marchi dell'Allegato II.13 individuati nei documenti di gara, che fissano anche la percentualeTutte

Il calcolo in cascata

Le percentuali non si sommano: in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente (art. 106, c. 8).

Esempio: il bando prevede una riduzione del 20% per chi ha il rating di legalità. Un'impresa con ISO 9001, garanzia verificabile online e rating di legalità ottiene una riduzione complessiva del 49,6%, non del 60%. Se la stessa impresa è anche una PMI le conviene la riduzione del 50% al posto di quella del 30%: la riduzione complessiva sale al 64%.

Garanzia di € 20.000 × 0,70 × 0,90 × 0,80 = € 10.080 (−49,6%)
Garanzia di € 20.000 × 0,50 × 0,90 × 0,80 = € 7.200 (−64%)

Il possesso dei requisiti va segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme (art. 106, c. 8).

Quando spetta la riduzione dell'Allegato II.13

L'Allegato II.13 è un elenco da cui la stazione appaltante sceglie le certificazioni e i marchi pertinenti all'appalto. La riduzione spetta solo se i documenti di gara li individuano e fissano la percentuale, entro il 20%: un generico rinvio all'art. 106, comma 8 non basta (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3401/2025).

Certificazioni e marchi elencati nell'Allegato II.13
  • SA 8000, responsabilità sociale
  • UNI CEI EN ISO 50001, gestione dell'energia
  • ISO/IEC 27001, sicurezza delle informazioni
  • UNI EN ISO 14001, gestione ambientale
  • UNI EN ISO 9001, gestione per la qualità
  • UNI ISO 45001, salute e sicurezza sul lavoro
  • UNI/PdR 125, parità di genere
  • Ecolabel UE, Regolamento (CE) n. 66/2010
  • EMAS, Regolamento (CE) n. 1221/2009
  • UNI CEI 11352, società di servizi energetici (ESCo)
  • UNI EN ISO 14064-1, gas a effetto serra
  • UNI EN ISO/TS 14067, impronta climatica dei prodotti
  • Ulteriori attestazioni su norme nazionali già censite
  • Rating di legalità
  • Rating di impresa
  • Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
  • ISO/IEC 27035-1, gestione degli incidenti di sicurezza
  • ISO/IEC 27701, gestione delle informazioni privacy
  • UNI ISO 37301, gestione per la compliance
  • D.M. 188/2020, cessazione della qualifica di rifiuto per carta e cartone
  • ISO 28000, sicurezza della catena di fornitura
  • ISO 55001, asset management
  • UNI CEI ISO/IEC 20000-1, gestione dei servizi informatici
  • ISO/IEC 27018, protezione dei dati personali nel cloud
  • ISO/IEC 27017, controlli di sicurezza per i servizi cloud
  • UNI CEI EN ISO 13485, dispositivi medici
  • UNI EN 9100, aeronautica, spazio e difesa
  • UNI EN 9110, manutenzione aeronautica
  • UNI EN 9120, distributori per aeronautica, spazio e difesa
  • UNI EN ISO 22000, sicurezza alimentare
  • UNI EN ISO 22301, continuità operativa
  • UNI ISO 20121, eventi sostenibili
  • UNI ISO 37001, prevenzione della corruzione
  • UNI ISO 39001, sicurezza stradale
  • UNI 11871, studi professionali di avvocati e commercialisti
  • UNI/PdR 74, sistema di gestione BIM
  • UNI ISO 21001, organizzazioni di istruzione e formazione
  • ReMade in Italy, contenuto di riciclato
  • UNI EN ISO 18295-1 e 18295-2, centri di contatto (call center)
  • UNI/PdR 43-2, protezione dei dati personali in ambito ICT
  • UNI/PdR 88, contenuto di riciclato, recuperato o sottoprodotto

La UNI EN ISO 9001 compare anche nell'Allegato II.13: come osserva la guida di Studio Albonet, duplica la riduzione fissa del 30% già prevista dal primo periodo del comma 8.

Chi non ha diritto alle riduzioni

Le riduzioni sono eccezioni alla regola generale e non si estendono per analogia. Il consorzio stabile non può applicare la riduzione del 50% (ANAC, parere di precontenzioso n. 315/2026), né i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, soggetti autonomi che non rientrano tra i beneficiari del comma 8 (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1985/2025). La qualifica di PMI si verifica sulla singola impresa che partecipa e non sul gruppo societario (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4748/2026).

Per raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE e reti d'impresa, secondo il Bando tipo ANAC n. 1/2023 la riduzione per certificazione spetta solo se tutte le imprese partecipanti ne sono in possesso. Sotto soglia le riduzioni non si applicano (art. 53, c. 4-bis).

La garanzia definitiva (art. 117)

Quanto vale

Per firmare il contratto l'aggiudicatario costituisce una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, come cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 106 (art. 117, c. 1). Nelle procedure aggregate delle centrali di committenza il 10% è la misura massima. Negli accordi quadro la garanzia è al massimo il 2% dell'importo dell'accordo, mentre quella dei contratti attuativi può essere fissata anche sotto il 10%.

La base è l'importo contrattuale al netto dell'IVA, comprese le voci non soggette a ribasso (MIT, quesito n. 3907/2025).

La maggiorazione per ribasso

Con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (art. 117, c. 2).

Garanzia definitiva prima delle riduzioni
RibassoMaggiorazioneGaranzia
fino al 10%nessuna10%
15%+5 punti15%
20%+10 punti20%
25%+10 punti, più 2 × 5 punti30%
30%+10 punti, più 2 × 10 punti40%

Nei servizi di ingegneria e architettura, dove la quota ribassabile è fissata ai sensi dell'art. 41, c. 15-bis, il ribasso va rapportato all'intero valore posto a base di gara (ANAC, parere n. 11/2026; MIT, quesito n. 3850/2026); il MIT applica lo stesso criterio all'appalto integrato. Nel caso sottoposto al MIT, con base di € 820.460,43 ribassabile per il 35% e un ribasso del 90%, il ribasso da considerare è il 31,5%: applicando l'art. 117, c. 2, la garanzia sale dal 10% al 43% dell'importo contrattuale. In un quesito di portata generale su lavori e servizi il MIT ha invece indicato il ribasso offerto sulla quota soggetta a ribasso (quesito n. 3907/2025).

Riduzioni

Alla definitiva si applicano le stesse riduzioni della provvisoria (art. 117, c. 3), anche negli accordi quadro, sia alla garanzia dell'accordo sia a quelle dei contratti attuativi (MIT, quesito n. 3712/2025). In via interpretativa, le riduzioni si calcolano sulla garanzia già maggiorata per il ribasso.

Cosa copre

Garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni da inadempimento e il rimborso delle somme pagate in più rispetto alla liquidazione finale (art. 117, c. 3). La stazione appaltante può usarla per la maggiore spesa in caso di risoluzione in danno e per pagare quanto dovuto dall'esecutore per inadempienze verso i lavoratori addetti all'appalto (c. 5).

Se non viene costituita

La mancata costituzione determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria (art. 117, c. 6). È una conseguenza vincolata, senza margini di discrezionalità (ANAC, parere di precontenzioso n. 477/2025; TAR Sicilia, Catania, n. 389/2024).

Svincolo, ritenute ed esonero

  • Si svincola automaticamente man mano che l'esecuzione avanza, fino all'80% dell'importo iniziale, consegnando al garante gli stati di avanzamento; il residuo resta fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 117, c. 8).
  • Negli appalti di lavori l'appaltatore può chiedere, prima della stipula, di sostituirla con una ritenuta del 10% sugli stati di avanzamento; la stazione appaltante può opporsi per motivate ragioni di rischio (art. 117, c. 4).
  • L'esonero è possibile, con adeguata motivazione, per operatori di comprovata solidità e per alcune forniture particolari, ed è subordinato a un miglioramento del prezzo o delle condizioni di esecuzione (art. 117, c. 14).

Le altre garanzie dell'esecuzione

Anticipazione del prezzo

L'anticipazione è pari al 20% del valore del contratto e i documenti di gara possono portarla fino al 30%. Per riceverla l'appaltatore costituisce una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo di recupero, rilasciata dai soggetti e con le modalità digitali dell'art. 106, comma 3. L'importo garantito si riduce gradualmente con il recupero dell'anticipazione (art. 125, c. 1).

Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'anticipazione si calcola sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità. Il comma 1 precisa inoltre che queste disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14.

Rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato a una cauzione o a una garanzia fideiussoria pari alla rata, maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo tra il collaudo o la verifica di conformità e la loro definitività (art. 117, c. 9).

Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile

Nei lavori l'esecutore consegna, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza che copre i danni alle opere e agli impianti, anche preesistenti; la somma assicurata di norma corrisponde all'importo del contratto. La polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al 5% della somma assicurata, da 500.000 a 5.000.000 di euro (art. 117, c. 10).

Polizza decennale

Per lavori di importo superiore al doppio della soglia europea serve una polizza indennitaria decennale contro la rovina e i gravi difetti costruttivi, con limite di indennizzo tra il 20% e il 40% del valore dell'opera, insieme a una polizza decennale di responsabilità civile con indennizzo pari al 5% del valore dell'opera, da 500.000 a 5.000.000 di euro (art. 117, c. 11).

Lavori di particolare valore

Negli affidamenti a contraente generale e, se previsto dal bando, negli appalti oltre 100 milioni di euro, la definitiva è sostituita da una garanzia di buon adempimento pari al 5% fisso dell'importo contrattuale e da una garanzia per la risoluzione pari al 10%, comunque entro 100 milioni di euro (art. 118).

Ti servono anche queste garanzie?Ti prepariamo un preventivo per anticipazione, rata di saldo e polizze dei lavori.

Gli affidamenti sotto soglia (art. 53)

Negli affidamenti dell'art. 50, comma 1 la stazione appaltante non chiede la garanzia provvisoria, salvo che nelle procedure negoziate (lettere c, d ed e) ricorrano particolari esigenze, da indicare nella decisione di contrarre o nell'avviso (art. 53, c. 1). Per il MIT l'art. 53 resta la norma di riferimento anche se si sceglie motivatamente una procedura aperta (quesito n. 3276/2025).

Se richiesta, la provvisoria non supera l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito (c. 2) e si costituisce con le modalità dell'art. 106 (c. 3). La definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale; in casi motivati la stazione appaltante può non chiederla (c. 4).

Dal 31 dicembre 2024 sotto soglia non si applicano né le riduzioni dell'art. 106, comma 8 né le maggiorazioni dell'art. 117, comma 2 (art. 53, c. 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 209/2024).

Il metodo di calcolo in sei passi

  1. Inquadra l'affidamento

    Verifica se è sopra o sotto soglia e se il bando o l'invito chiede la garanzia.

  2. Individua la base

    Valore complessivo della procedura per la provvisoria, importo contrattuale per la definitiva, sempre al netto dell'IVA.

  3. Applica la percentuale

    Provvisoria: 2% o la misura fissata dal bando tra l'1% e il 4%; sotto soglia al massimo l'1%. Definitiva: 10%, sotto soglia 5%.

  4. Aggiungi la maggiorazione

    Solo per la definitiva sopra soglia, con ribassi oltre il 10%. Nei servizi di ingegneria e architettura il ribasso si rapporta all'intera base di gara.

  5. Applica le riduzioni in cascata

    Solo quelle che possiedi, che il bando prevede e che puoi documentare in offerta.

  6. Controlla forma e durata

    Polizza nativa digitale, verificabile, conforme allo schema tipo; per la provvisoria efficace almeno 180 giorni o quanto chiede il bando.

Fai il calcolo con il simulatorePercentuali, maggiorazioni e riduzioni applicate automaticamente, con il costo della polizza.

Apri il simulatore

Giurisprudenza e prassi recenti

Fonti normative

Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la lettura dei documenti di gara e delle norme. Testi normativi, sentenze e pareri sono consultabili nella banca dati di CodiceAppalti.it. Contenuti a cura di Studio Albonet.