In sintesi
| Garanzia | Base di calcolo | Misura | Norma |
|---|---|---|---|
| Provvisoria | Valore complessivo della procedura | 2%, motivatamente dall'1% al 4%; massimo 2% nelle procedure aggregate delle centrali di committenza | art. 106, c. 1 |
| Provvisoria sotto soglia | Importo previsto nell'avviso o nell'invito | Di regola non richiesta; se richiesta, massimo 1% | art. 53, cc. 1-2 |
| Definitiva | Importo contrattuale | 10%, aumentato per ribassi oltre il 10% | art. 117, cc. 1-2 |
| Definitiva sotto soglia | Importo contrattuale | 5%, se richiesta | art. 53, c. 4 |
| Riduzioni | Importo della garanzia | 30% (ISO 9001) o 50% (PMI), 10% (fideiussione digitale), fino al 20% (Allegato II.13), in cascata | art. 106, c. 8 |
| Lavori di particolare valore | Importo contrattuale | 5% di buon adempimento più 10% per la risoluzione, entro 100 milioni di euro | art. 118 |
La garanzia provvisoria (art. 106)
A cosa serve
La garanzia provvisoria accompagna l'offerta. Copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva
(art. 106, c. 6).
Per la giurisprudenza è parte essenziale dell'offerta: la mancata presentazione, o l'omessa o inadeguata integrazione, è legittima causa di esclusione anche senza un'espressa previsione del bando (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2464/2026).
Quanto vale
È pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per renderla proporzionata alla natura delle prestazioni e al rischio, la stazione appaltante può motivatamente ridurla fino all'1% o aumentarla fino al 4%. Nelle procedure aggregate delle centrali di committenza il bando la fissa nella misura massima del 2% (art. 106, c. 1).
Il riferimento al valore complessivo della procedura, che ha sostituito il prezzo base del vecchio Codice, comprende eventuali rinnovi e opzioni.
Se partecipa un raggruppamento temporaneo, anche non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa raggruppata (art. 106, c. 1). Nelle gare a lotti si può presentare una garanzia per ogni lotto oppure un'unica garanzia pari alla somma degli importi dei lotti a cui si partecipa. Se dopo il soccorso istruttorio la garanzia resta insufficiente, l'esclusione è legittima: la stazione appaltante non è tenuta ad ammettere l'operatore ai soli lotti coperti dall'importo prestato (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1985/2025).
Cauzione o fideiussione
La garanzia può essere una cauzione, versata con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici presso l'istituto tesoriere o le aziende autorizzate (art. 106, c. 2), oppure una fideiussione rilasciata da banche, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti all'albo dell'art. 106 del Testo unico bancario (art. 106, c. 3).
La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente
e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti
o su registri elettronici qualificati (art. 106, c. 3, come modificato dal D.Lgs. 209/2024). Per il MIT le due modalità sono alternative a scelta dell'operatore economico (quesito n. 4065/2026); per ANAC resta ammessa anche la verifica via PEC presso l'emittente (atto del Presidente n. 2358/2025).
Una polizza che non nasce digitale equivale a una garanzia non presentata: non basta la copia informatica di un documento firmato a mano (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2472/2026) e non basta una firma elettronica semplice del garante (TAR Basilicata, Sez. I, n. 352/2026).
La garanzia deve essere conforme allo schema tipo (art. 106, c. 9): in attesa del nuovo decreto si applica il D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 (art. 225, c. 7). ANAC, Banca d'Italia e IVASS raccomandano di verificare sempre che il garante sia autorizzato e che la polizza sia autentica prima di accettarla (comunicazione congiunta del 18 luglio 2025).
Contenuto, durata e svincolo
- La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del codice civile e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 106, c. 4).
- Deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta. Il bando può chiedere una durata diversa e l'impegno del garante a rinnovarla se alla scadenza l'aggiudicazione non è ancora intervenuta (art. 106, c. 5).
- Per l'aggiudicatario si svincola automaticamente con la firma del contratto (c. 7); per gli altri concorrenti con la comunicazione dell'aggiudicazione e comunque perde efficacia trenta giorni dopo l'aggiudicazione (c. 10).
- Non è più richiesto l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva: escludere un concorrente per questa mancanza è illegittimo (ANAC, parere di precontenzioso n. 149/2026).
- L'art. 106 non si applica agli appalti di servizi di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di supporto al RUP (c. 11).
Errori sull'importo e soccorso istruttorio
Se la garanzia manca o è insufficiente, il soccorso istruttorio è ammesso solo se la garanzia è stata validamente costituita prima della scadenza delle offerte: è illegittimo integrarne l'importo con un supplemento di polizza stipulato dopo il termine (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5729/2026). Un diverso orientamento considera sanabile, come semplice inesattezza, l'insufficienza dovuta a clausole non univoche del bando (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3401/2025). Una polizza contraffatta equivale a una garanzia mancante e non si sana con una nuova polizza emessa dopo la scadenza delle offerte (TRGA Trento, Sez. I, n. 118/2025).
Escussione
L'escussione non è automatica: se il concorrente è escluso dopo la proposta di aggiudicazione per mancanza di un requisito, la stazione appaltante deve motivare sul pregiudizio concretamente subito (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4190/2026).
Le riduzioni (art. 106, c. 8 e Allegato II.13)
| Riduzione | Requisito | Cumulabile con |
|---|---|---|
| 30% | Certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati | 10% e Allegato II.13 |
| 50% | Micro, piccole e medie imprese; raggruppamenti o consorzi ordinari composti solo da PMI | 10% e Allegato II.13, non con il 30% |
| 10% | Fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita su piattaforma a registri distribuiti o verificabile sul sito internet dell'emittente | Tutte |
| fino al 20% | Certificazioni o marchi dell'Allegato II.13 individuati nei documenti di gara, che fissano anche la percentuale | Tutte |
Il calcolo in cascata
Le percentuali non si sommano: in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente
(art. 106, c. 8).
Esempio: il bando prevede una riduzione del 20% per chi ha il rating di legalità. Un'impresa con ISO 9001, garanzia verificabile online e rating di legalità ottiene una riduzione complessiva del 49,6%, non del 60%. Se la stessa impresa è anche una PMI le conviene la riduzione del 50% al posto di quella del 30%: la riduzione complessiva sale al 64%.
Garanzia di € 20.000 × 0,70 × 0,90 × 0,80 = € 10.080 (−49,6%)
Garanzia di € 20.000 × 0,50 × 0,90 × 0,80 = € 7.200 (−64%)
Il possesso dei requisiti va segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme (art. 106, c. 8).
Quando spetta la riduzione dell'Allegato II.13
L'Allegato II.13 è un elenco da cui la stazione appaltante sceglie le certificazioni e i marchi pertinenti all'appalto. La riduzione spetta solo se i documenti di gara li individuano e fissano la percentuale, entro il 20%: un generico rinvio all'art. 106, comma 8 non basta (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3401/2025).
Certificazioni e marchi elencati nell'Allegato II.13
- SA 8000, responsabilità sociale
- UNI CEI EN ISO 50001, gestione dell'energia
- ISO/IEC 27001, sicurezza delle informazioni
- UNI EN ISO 14001, gestione ambientale
- UNI EN ISO 9001, gestione per la qualità
- UNI ISO 45001, salute e sicurezza sul lavoro
- UNI/PdR 125, parità di genere
- Ecolabel UE, Regolamento (CE) n. 66/2010
- EMAS, Regolamento (CE) n. 1221/2009
- UNI CEI 11352, società di servizi energetici (ESCo)
- UNI EN ISO 14064-1, gas a effetto serra
- UNI EN ISO/TS 14067, impronta climatica dei prodotti
- Ulteriori attestazioni su norme nazionali già censite
- Rating di legalità
- Rating di impresa
- Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
- ISO/IEC 27035-1, gestione degli incidenti di sicurezza
- ISO/IEC 27701, gestione delle informazioni privacy
- UNI ISO 37301, gestione per la compliance
- D.M. 188/2020, cessazione della qualifica di rifiuto per carta e cartone
- ISO 28000, sicurezza della catena di fornitura
- ISO 55001, asset management
- UNI CEI ISO/IEC 20000-1, gestione dei servizi informatici
- ISO/IEC 27018, protezione dei dati personali nel cloud
- ISO/IEC 27017, controlli di sicurezza per i servizi cloud
- UNI CEI EN ISO 13485, dispositivi medici
- UNI EN 9100, aeronautica, spazio e difesa
- UNI EN 9110, manutenzione aeronautica
- UNI EN 9120, distributori per aeronautica, spazio e difesa
- UNI EN ISO 22000, sicurezza alimentare
- UNI EN ISO 22301, continuità operativa
- UNI ISO 20121, eventi sostenibili
- UNI ISO 37001, prevenzione della corruzione
- UNI ISO 39001, sicurezza stradale
- UNI 11871, studi professionali di avvocati e commercialisti
- UNI/PdR 74, sistema di gestione BIM
- UNI ISO 21001, organizzazioni di istruzione e formazione
- ReMade in Italy, contenuto di riciclato
- UNI EN ISO 18295-1 e 18295-2, centri di contatto (call center)
- UNI/PdR 43-2, protezione dei dati personali in ambito ICT
- UNI/PdR 88, contenuto di riciclato, recuperato o sottoprodotto
La UNI EN ISO 9001 compare anche nell'Allegato II.13: come osserva la guida di Studio Albonet, duplica la riduzione fissa del 30% già prevista dal primo periodo del comma 8.
Chi non ha diritto alle riduzioni
Le riduzioni sono eccezioni alla regola generale e non si estendono per analogia. Il consorzio stabile non può applicare la riduzione del 50% (ANAC, parere di precontenzioso n. 315/2026), né i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, soggetti autonomi che non rientrano tra i beneficiari del comma 8 (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1985/2025). La qualifica di PMI si verifica sulla singola impresa che partecipa e non sul gruppo societario (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4748/2026).
Per raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE e reti d'impresa, secondo il Bando tipo ANAC n. 1/2023 la riduzione per certificazione spetta solo se tutte le imprese partecipanti ne sono in possesso. Sotto soglia le riduzioni non si applicano (art. 53, c. 4-bis).
La garanzia definitiva (art. 117)
Quanto vale
Per firmare il contratto l'aggiudicatario costituisce una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, come cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 106 (art. 117, c. 1). Nelle procedure aggregate delle centrali di committenza il 10% è la misura massima. Negli accordi quadro la garanzia è al massimo il 2% dell'importo dell'accordo, mentre quella dei contratti attuativi può essere fissata anche sotto il 10%.
La base è l'importo contrattuale al netto dell'IVA, comprese le voci non soggette a ribasso (MIT, quesito n. 3907/2025).
La maggiorazione per ribasso
Con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento
(art. 117, c. 2).
| Ribasso | Maggiorazione | Garanzia |
|---|---|---|
| fino al 10% | nessuna | 10% |
| 15% | +5 punti | 15% |
| 20% | +10 punti | 20% |
| 25% | +10 punti, più 2 × 5 punti | 30% |
| 30% | +10 punti, più 2 × 10 punti | 40% |
Nei servizi di ingegneria e architettura, dove la quota ribassabile è fissata ai sensi dell'art. 41, c. 15-bis, il ribasso va rapportato all'intero valore posto a base di gara (ANAC, parere n. 11/2026; MIT, quesito n. 3850/2026); il MIT applica lo stesso criterio all'appalto integrato. Nel caso sottoposto al MIT, con base di € 820.460,43 ribassabile per il 35% e un ribasso del 90%, il ribasso da considerare è il 31,5%: applicando l'art. 117, c. 2, la garanzia sale dal 10% al 43% dell'importo contrattuale. In un quesito di portata generale su lavori e servizi il MIT ha invece indicato il ribasso offerto sulla quota soggetta a ribasso (quesito n. 3907/2025).
Riduzioni
Alla definitiva si applicano le stesse riduzioni della provvisoria (art. 117, c. 3), anche negli accordi quadro, sia alla garanzia dell'accordo sia a quelle dei contratti attuativi (MIT, quesito n. 3712/2025). In via interpretativa, le riduzioni si calcolano sulla garanzia già maggiorata per il ribasso.
Cosa copre
Garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni da inadempimento e il rimborso delle somme pagate in più rispetto alla liquidazione finale (art. 117, c. 3). La stazione appaltante può usarla per la maggiore spesa in caso di risoluzione in danno e per pagare quanto dovuto dall'esecutore per inadempienze verso i lavoratori addetti all'appalto (c. 5).
Se non viene costituita
La mancata costituzione determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria (art. 117, c. 6). È una conseguenza vincolata, senza margini di discrezionalità (ANAC, parere di precontenzioso n. 477/2025; TAR Sicilia, Catania, n. 389/2024).
Svincolo, ritenute ed esonero
- Si svincola automaticamente man mano che l'esecuzione avanza, fino all'80% dell'importo iniziale, consegnando al garante gli stati di avanzamento; il residuo resta fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 117, c. 8).
- Negli appalti di lavori l'appaltatore può chiedere, prima della stipula, di sostituirla con una ritenuta del 10% sugli stati di avanzamento; la stazione appaltante può opporsi per motivate ragioni di rischio (art. 117, c. 4).
- L'esonero è possibile, con adeguata motivazione, per operatori di comprovata solidità e per alcune forniture particolari, ed è subordinato a un miglioramento del prezzo o delle condizioni di esecuzione (art. 117, c. 14).
Le altre garanzie dell'esecuzione
Anticipazione del prezzo
L'anticipazione è pari al 20% del valore del contratto e i documenti di gara possono portarla fino al 30%. Per riceverla l'appaltatore costituisce una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo di recupero, rilasciata dai soggetti e con le modalità digitali dell'art. 106, comma 3. L'importo garantito si riduce gradualmente con il recupero dell'anticipazione (art. 125, c. 1).
Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'anticipazione si calcola sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità. Il comma 1 precisa inoltre che queste disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14
.
Rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo è subordinato a una cauzione o a una garanzia fideiussoria pari alla rata, maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo tra il collaudo o la verifica di conformità e la loro definitività (art. 117, c. 9).
Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile
Nei lavori l'esecutore consegna, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza che copre i danni alle opere e agli impianti, anche preesistenti; la somma assicurata di norma corrisponde all'importo del contratto. La polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al 5% della somma assicurata, da 500.000 a 5.000.000 di euro (art. 117, c. 10).
Polizza decennale
Per lavori di importo superiore al doppio della soglia europea serve una polizza indennitaria decennale contro la rovina e i gravi difetti costruttivi, con limite di indennizzo tra il 20% e il 40% del valore dell'opera, insieme a una polizza decennale di responsabilità civile con indennizzo pari al 5% del valore dell'opera, da 500.000 a 5.000.000 di euro (art. 117, c. 11).
Lavori di particolare valore
Negli affidamenti a contraente generale e, se previsto dal bando, negli appalti oltre 100 milioni di euro, la definitiva è sostituita da una garanzia di buon adempimento pari al 5% fisso dell'importo contrattuale e da una garanzia per la risoluzione pari al 10%, comunque entro 100 milioni di euro (art. 118).
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Gli affidamenti sotto soglia (art. 53)
Negli affidamenti dell'art. 50, comma 1 la stazione appaltante non chiede la garanzia provvisoria, salvo che nelle procedure negoziate (lettere c, d ed e) ricorrano particolari esigenze, da indicare nella decisione di contrarre o nell'avviso (art. 53, c. 1). Per il MIT l'art. 53 resta la norma di riferimento anche se si sceglie motivatamente una procedura aperta (quesito n. 3276/2025).
Se richiesta, la provvisoria non supera l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito (c. 2) e si costituisce con le modalità dell'art. 106 (c. 3). La definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale; in casi motivati la stazione appaltante può non chiederla (c. 4).
Dal 31 dicembre 2024 sotto soglia non si applicano né le riduzioni dell'art. 106, comma 8 né le maggiorazioni dell'art. 117, comma 2 (art. 53, c. 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 209/2024).
Il metodo di calcolo in sei passi
Inquadra l'affidamento
Verifica se è sopra o sotto soglia e se il bando o l'invito chiede la garanzia.
Individua la base
Valore complessivo della procedura per la provvisoria, importo contrattuale per la definitiva, sempre al netto dell'IVA.
Applica la percentuale
Provvisoria: 2% o la misura fissata dal bando tra l'1% e il 4%; sotto soglia al massimo l'1%. Definitiva: 10%, sotto soglia 5%.
Aggiungi la maggiorazione
Solo per la definitiva sopra soglia, con ribassi oltre il 10%. Nei servizi di ingegneria e architettura il ribasso si rapporta all'intera base di gara.
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Apri il simulatoreGiurisprudenza e prassi recenti
- TAR Basilicata, Sez. I, sentenza 27 ottobre 2026, n. 352La polizza priva di firma digitale equivale a garanzia non presentata; la firma elettronica semplice non basta.
- ANAC, parere di precontenzioso 29 luglio 2026, n. 315Il consorzio stabile non può applicare la riduzione del 50% riservata alle PMI.
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 luglio 2026, n. 5729Garanzia insufficiente: non si può integrare con un supplemento di polizza stipulato dopo la scadenza delle offerte.
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12 giugno 2026, n. 4748La qualifica di PMI per la riduzione si valuta sulla singola impresa, non sul gruppo.
- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 25 maggio 2026, n. 4190L'escussione della provvisoria non è automatica: va motivato il pregiudizio subito.
- ANAC, parere di precontenzioso 22 aprile 2026, n. 149Non serve più l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva.
- MIT, quesito 21 aprile 2026, n. 4065Garanzia gestita su piattaforma o verificabile presso l'emittente: modalità alternative per l'operatore.
- ANAC, parere 15 aprile 2026, n. 11Servizi di ingegneria e architettura: la maggiorazione si calcola rapportando il ribasso all'intera base di gara.
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24 marzo 2026, n. 2472La copia informatica di una polizza firmata a mano non soddisfa l'obbligo di garanzia nativa digitale.
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24 marzo 2026, n. 2464La garanzia provvisoria è parte essenziale dell'offerta.
- MIT, quesito 2 marzo 2026, n. 3850Servizi di ingegneria e architettura e appalto integrato: il ribasso si rapporta all'intero valore a base di gara.
- MIT, quesito 11 dicembre 2025, n. 3907La definitiva si calcola sull'importo contrattuale al netto dell'IVA, comprese le voci non ribassabili; per la maggiorazione conta il ribasso offerto sulla quota ribassabile.
- ANAC, parere di precontenzioso 3 dicembre 2025, n. 477Legittima la revoca dell'aggiudicazione se la definitiva non è costituita nei termini.
- MIT, quesito 2 ottobre 2025, n. 3712Accordi quadro: le riduzioni valgono per la garanzia dell'accordo e per quelle dei contratti attuativi.
- TRGA Trento, Sez. I, sentenza breve 23 luglio 2025, n. 118La polizza contraffatta equivale a garanzia mancante: non si sana con una nuova polizza emessa dopo la scadenza.
- ANAC, Banca d'Italia e IVASS, comunicazione 18 luglio 2025Come verificare che il garante sia autorizzato e riconoscere le garanzie false.
- ANAC, atto del Presidente 23 giugno 2025, n. 2358Dopo il correttivo resta ammessa la verifica delle polizze via PEC presso l'emittente.
- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 18 aprile 2025, n. 3401La riduzione dell'Allegato II.13 spetta solo se il bando individua certificazioni e percentuale.
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11 marzo 2025, n. 1985Riduzioni di stretta interpretazione, escluse per i consorzi di cooperative; soccorso istruttorio non rispettato: esclusione senza ammissione ai soli lotti coperti.
- MIT, quesito 27 febbraio 2025, n. 3276Sotto soglia la norma di riferimento per la provvisoria è l'art. 53, anche con procedura aperta.
- TAR Sicilia, Catania, Sez. V, sentenza 31 gennaio 2024, n. 389La mancata costituzione della definitiva comporta la decadenza dall'affidamento, senza discrezionalità (vicenda regolata dal D.Lgs. 50/2016).
Fonti normative
- D.Lgs. 36/2023, art. 106Garanzie per la partecipazione alla procedura
- D.Lgs. 36/2023, art. 117Garanzie definitive
- D.Lgs. 36/2023, art. 53Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive negli affidamenti sotto soglia
- D.Lgs. 36/2023, art. 118Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore
- D.Lgs. 36/2023, art. 125Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
- D.Lgs. 36/2023, art. 225Disposizioni transitorie: schemi tipo del D.M. 31/2018
- D.Lgs. 36/2023, Allegato II.13Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la lettura dei documenti di gara e delle norme. Testi normativi, sentenze e pareri sono consultabili nella banca dati di CodiceAppalti.it. Contenuti a cura di Studio Albonet.